Regesto
Art. 4 Cost., diritto di essere sentito; assistenza giudiziaria intercantonale in materia penale.
Se il diritto di procedura del cantone richiesto prevede senza restrizione un rimedio giuridico contro qualsiasi decisione in materia di assistenza giudiziaria, emanata dall'autorità competente per l'esercizio dell'azione penale, l'autorità di ricorso limita il proprio potere di esame in modo incompatibile con il diritto di essere sentito ove esamini soltanto le censure concernenti l'ammissibilità formale dell'atto di assistenza richiesto.