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Regesto

1. Art. 20a segg. LCSl; art. 8 cpv. 2 dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi, dell'11 dicembre 1978 (RS 942.211).
La norma secondo cui le merci esposte nelle vetrine devono essere munite d'indicazioni del prezzo agevolmente leggibili dall'esterno, apposte sulle merci stesse o in loro prossimità (art. 8 cpv. 2 dell'ordinanza), non esorbita dalla competenza di disciplinare l'indicazione dei prezzi, attribuita al Consiglio federale dall'art. 20a cpv. 2 LCSl; anche con riferimento ai prodotti di lusso essa è idonea a salvaguardare la lealtà della concorrenza e a proteggere i consumatori, ed è pertanto conforme alla legge (consid. 2).
2. Art. 7 cpv. 2 dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi, dell'11 dicembre 1978.
Non sono ragioni di ordine tecnico ai sensi di questa disposizione:
- il carattere di lusso di un oggetto (consid. 3);
- la circostanza che le indicazioni del prezzo leggibili dall'esterno collocate sulle merci esposte faciliterebbero ai ladri la scelta degli oggetti più cari (consid. 3);
- la molteplicità degli oggetti esposti (consid. 4);
- gli inconvenienti e le difficoltà pratiche risultanti dalle misure imposte dalle assicurazioni (consid. 4).
3. Non sussiste uno stato di necessità (art. 34 CP) (consid. 5).
4. Parità di trattamento per tutti i commercianti (consid. 6).

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referenza

Articolo: art. 20a cpv. 2 LCSl, art. 34 CP