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Regesto

Responsabilità delle autorità e dei funzionari, prescrizione.
La prescrizione decennale dell'art. 60 cpv. 1 CO può essere interrotta. Portata della dichiarazione del debitore di rinunciare ad eccepire la prescrizione per la durata di un anno (consid. 3e).
Perché una decisione di un magistrato o di un funzionario possa essere qualificata come illecita - nella fattispecie, ai sensi dell'art. 1 della legge ginevrina sulla responsabilità dello Stato e dei Comuni -, occorre una violazione grave del diritto, risultante, ad esempio, dall'abuso o dall'eccesso del potere d'apprezzamento, dalla violazione di un testo chiaro, dal misconoscimento di un principio generale di diritto. La colpa del magistrato presuppone la violazione di un dovere essenziale della sua funzione (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 60 cpv. 1 CO