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Regesto
Art. 73 cpv. 4 LPP, art. 132 OG: Cognizione del Tribunale federale delle assicurazioni.
La decisione sulla liquidazione in capitale di una rendita futura non ha come oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative (consid. 2).
Art. 23, art. 26 cpv. 3 e art. 37 cpv. 3 LPP : Natura giuridica della rendita di invalidità.
La rendita di invalidità assegnata da un istituto nell'ambito della previdenza professionale ha carattere vitalizio. Pertanto il diritto a rendita di invalidità non si trasforma in diritto a rendita di vecchiaia - i.c.: convertibile in capitale - quando il beneficiario raggiunge l'età del pensionamento (consid. 3 e consid. 4).
contenuto
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo:
Art. 73 cpv. 4 LPP,
art. 132 OG,
Art. 23,