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Regesto

Deroga per la costruzione di un immobile conforme alla destinazione della zona, ma non ad ubicazione vincolata, nello spazio riservato alle acque (art. 36a LPAc; art. 41a e 41c OPAc).
Obbligo dei Cantoni di determinare spazi adeguati riservati alle acque e di provvedere al loro sfruttamento in modo estensivo; norme transitorie (consid. 2).
Nozione di zona densamente edificata ai sensi degli art. 41a cpv. 4, 41b cpv. 3 e 41c cpv. 1 secondo periodo OPAc: lavori preparatori, dottrina, prontuario (consid. 3).
Il perimetro pianificatorio rispettivamente di osservazione dev'essere sufficientemente ampio e includere in particolare lo spazio lungo i corsi d'acqua. Questo dev'essere già densamente (vale a dire più che ampiamente) edificato e deve sussistere un interesse pianificatorio all'edificazione densificata nello spazio riservato ai corsi d'acqua (consid. 7).
Nella fattispecie si tratta di un'area sita in un zona periferica: la riva è edificata soltanto su una lunghezza di circa 100 m. Ciò non è sufficiente per qualificarla come "densamente edificata", neppure in considerazione dell'arginatura esistente e delle limitate possibilità di valorizzazione (consid. 8).

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referenza

Articolo: art. 36a LPAc, art. 41a e 41c OPAc