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Regesto

Art. 16 n. 3 DIFD; esenzione fiscale di una fondazione.
Il semplice cumulo di sostanza non dà diritto all'esonero fiscale ai sensi dell'art. 16 n. 3 DIFD. Se solo una parte degli attivi o dei redditi della fondazione è effettivamente destinata a scopi esclusivamente d'utilità pubblica, l'esonero fiscale è parziale. (consid. 3).

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Articolo: Art. 16 n. 3 DIFD