Regesto
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, del 20 aprile 1959.
1. Funzionari stranieri non muniti di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 271 n. 1 CP possono assistere ma non procedere all'esecuzione di una perquisizione o di un sequestro penale (consid. 2).
2. Requisiti della domanda di assistenza giudiziaria (consid. 3).
3. In linea di principio gli Stati membri della convenzione accordano l'assistenza giudiziaria anche laddove i provvedimenti probatori richiesti possano servire ad acclarare non solo reati di diritto comune, ma pure reati fiscali (consid. 4).