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Regesto

Opposizione per non essere ritornato a miglior fortuna (art. 265a LEF); pignoramento provvisorio (art. 83 cpv. 1 LEF).
Se il credito posto in esecuzione non è (più) contestato, il creditore procedente - decorso il termine per il pagamento - può chiedere la continuazione dell'esecuzione e domandare il pignoramento provvisorio non appena il giudice ha accertato, nella procedura sommaria (art. 265a cpv. 1 a 3 LEF), che l'escusso è ritornato a miglior fortuna.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 265a LEF, art. 83 cpv. 1 LEF, art. 265a cpv. 1 a 3