Regesto
Art. 397 CP, art. 269 cpv. 1 PPF, art. 19 cpv. 2 CC.
1. La questione di sapere se il condannato che chiede la revisione in virtù dell'art. 397 CP abbia la capacità di agire in giudizio è giudicata secondo il diritto federale; può pertanto essere oggetto di un ricorso per cassazione (consid. 1).
2. I diritti addotti dal condannato a sostegno di una domanda di revisione, sono diritti inerenti alla sua personalità; anche un interdetto capace di discernimento può dunque esercitarli in modo autonomo (consid. 2 e 3; cambiamento della giurisprudenza).