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Regesto

Art. 6 n. 1 CEDU. Controllo giudiziario di decisioni dell'autorità amministrativa in materia di adozione.
Il controllo finale di una decisione con cui è respinta una domanda di adozione, effettuato dal Tribunale federale quale prima ed unica istanza giudiziaria, adempie le condizioni poste dall'art. 6 n. 1 CEDU, quale interpretato dalla Svizzera con la sua dichiarazione relativa a tale disposizione.

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Articolo: Art. 6 n. 1 CEDU

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