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Regesto
Art. 17 cpv. 1 LADI; art. 26 cpv. 2 OADI; art. 39 cpv. 1 LPGA; presentazione della prova delle ricerche di impiego per posta elettronica; osservanza del termine.
È ammissibile l'invio della lista delle ricerche di impiego per posta elettronica all'autorità. In tal caso, compete all'assicurato presentare la prova che la lista sia giunta nella sfera di influenza dell'autorità al più tardi l'ultimo giorno del termine (consid. 2-6).
contenuto
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: Art. 17 cpv. 1 LADI, art. 26 cpv. 2 OADI, art. 39 cpv. 1 LPGA