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Regesto

Art. 77 LEF; opposizione tardiva in seguito alla cessione di un credito.
Ammissibilità del ricorso di diritto pubblico (consid. 1).
Non è arbitrario rifiutare il beneficio dell'opposizione tardiva all'escusso che ha già interposto opposizione entro il termine legale nell'esecuzione promossa dal cedente e rinviarlo alla procedura di rigetto dell'opposizione per quanto attiene ai mezzi di difesa nei confronti del cessionario (consid. 2b).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 77 LEF