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Regesto

Vigilanza sulle fondazioni (art. 84 CC).
Nella misura in cui l'atto di fondazione o i regolamenti non dispongono altrimenti, alle fondazioni strutturate in modo corporativo si applica per analogia, per quanto riguarda le questioni organizzative, il diritto delle associazioni. La nullità di decisioni di associazioni e di conseguenza anche di risoluzioni del consiglio di fondazione dev'essere rilevata d'ufficio (consid. 3.4).
Se il consiglio di fondazione è bloccato nella sua capacità di agire interna, perché alcuni suoi membri sono stati sospesi dalla loro funzione, all'autorità di vigilanza che ha ordinato tali sospensioni spetta, in virtù del suo potere di sorveglianza, il compito di partecipare in luogo e vece dei membri sospesi alla nomina dei nuovi membri del consiglio di fondazione (consid. 3.5).

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Articolo: art. 84 CC