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Regesto

Sequestro; art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF.
Colui che, dissimulando dei documenti, impedisce al creditore di stabilire l'esistenza e l'ammontare di un credito asserito non trafuga dei beni. Ne deriva che l'autorità competente a ordinare il sequestro non cade nell'arbitrio se nega l'esistenza della causa di sequestro sancita dall'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF.

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referenza

Articolo: art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF