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Regesto

Art. 34 cpv. 2 e art. 189 cpv. 4 Cost.; art. 82 lett. c LTF; ammissibilità di interventi di autorità nella campagna precedente una votazione federale; video della Cancelleria federale sulla votazione; interventi di autorità cantonali e di imprese dominate dai Cantoni.
Con il ricorso nelle cause concernenti il diritto di voto (art. 82 lett. c LTF), si può far valere che nella campagna precedente una votazione federale un video sulla stessa pubblicato dalla Cancelleria federale viola il diritto degli aventi diritto di voto alla libera formazione della volontà e all'espressione fedele del voto secondo l'art. 34 cpv. 2 Cost. Con riferimento all'art. 189 cpv. 4 Cost., il Tribunale federale non può tuttavia esaminare questo video, nella misura in cui il ricorrente ne critica determinati passaggi, il cui testo corrisponde alle spiegazioni adottate dal Consiglio federale (consid. 5).
Qualora l'esito di una votazione federale tocchi in maniera considerevole molti o tutti i Cantoni, i governi cantonali possono esprimersi pubblicamente nella campagna che la precede e formulare una raccomandazione di voto. In questo caso, gli interventi cantonali devono rispettare i principi d'oggettività, di proporzionalità e di trasparenza, applicabili al Consiglio federale. Ciò vale anche per la Conferenza dei governi cantonali, quando una maggioranza dei Cantoni è particolarmente toccata. Interventi di Conferenze dei direttori cantonali competenti prima di una votazione sono esclusi (consid. 6).
Un'impresa pubblica, dominata dai Cantoni, può partecipare con il necessario riserbo alla campagna che precede una votazione federale, qualora sia particolarmente toccata dalla stessa e colpita nei suoi interessi economici analogamente a un privato (consid. 7 e 8).

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Articolo: Art. 34 cpv. 2 e art. 189 cpv. 4 Cost., art. 189 cpv. 4 Cost.