Regesto
Esenzione dall'imposta federale diretta. Art. 51 cpv. 1 lett. b, art. 16 n. 2 DIFD .
1. A uno stabilimento di diritto pubblico cantonale è senz'altro applicabile l'art. 51 cpv. 1 lett. b DIFD, senza che occorra esaminare se altre condizioni siano eventualmente adempiute (consid. 2).
2. Nozione di scopo pubblico ai sensi dell'art. 16 n. 2 DIFD (consid. 3).