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Regesto

Art. 18 e 117 CP; art. 1 e 3 LF sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (LSIT); dovere di diligenza del venditore di un apparecchio tecnico (montacarichi).
Il venditore di un prodotto, il cui impiego può mettere in pericolo la vita o la salute, agisce in modo contrario al proprio dovere di diligenza se non effettua un controllo approfondito del suo funzionamento e non ricerca eventuali difetti nascosti (consid. 3a).

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referenza

Articolo: Art. 18 e 117 CP