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Regesto

Diritto di ricercare e riprendere le cose trasportate sul fondo d'un terzo da una forza naturale (valanga).
E'tenuto l'avente diritto arisarcire al proprietario il danno cagionato dalla forza naturale? Nel caso che l'avente diritto intenda riprendere determinate cose (alberi), deve liberare il fondo da tutti i materiali portati dalla forza naturale? Può riprendere la parte della cosa che è ancora utilizzabile ed abbandonare sul posto l'altra parte? (art. 700 CC).

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referenza

Articolo: art. 700 CC