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Regesto
Art. 111 Cost.; art. 25, 33 cpv. 1 lett. e LIFD; art. 1a, 6 LAVS ; art. 5 cpv. 1, art. 82, 89a, 89b LPP ; art. 1j cpv. 1 lett. a OPP 2; art. 1, 7 OPP 3 ; art. 9 cpv. 2 lett. e LAID; art. 2, 8, 16 cpv. 1 e 2 ALC , art. 9 cpv. 1 e 2, art. 24 Allegato I ALC; Allegato II ALC; art. 18, 45 TFUE; regolamento (CEE) n.1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971; art. 7 regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio del 15 ottobre 1968 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità; ammissibilità della deduzione fiscale degli importi annuali versati al pilastro 3a da persone che sono domiciliate in Svizzera e che lavorano all'estero.
Ai sensi della LIFD solo chi è assoggettato all'AVS può dedurre fiscalmente l'importo annuale versato al pilastro 3a (consid. 2); lo stesso dicasi per quanto riguarda la LAID (consid. 3).
Il pilastro 3a non fa parte del sistema della sicurezza sociale dell'art. 8 e Allegato II ALC (consid. 4).
Il divieto di discriminazione di cui all'art. 9 Allegato I ALC si riferisce unicamente ai lavoratori e non alle persone che nello Stato ospitante (in casu: la Svizzera) possiedono soltanto il loro domicilio (consid. 5).
La regolamentazione secondo la quale l'importo annuale versato al pilastro 3a può essere dedotto fiscalmente soltanto da chi è assoggettato all'AVS non costituisce una discriminazione indiretta né diretta ai sensi dell'art. 2 ALC (consid. 6).
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