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Regesto

Art. 48 cpv. 1 OG.
Il ricorso per riforma è esperibile contro la sentenza della corte cantonale di cassazione che ha modificato parzialmente il merito del giudizio di prima istanza. In tale misura il ricorso per riforma contro il giudizio di prima istanza diviene senza oggetto, mentre rimane ammissibile contro gli altri punti. I due ricorsi vanno trattati congiuntamente.

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referenza

Articolo: Art. 48 cpv. 1 OG