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Regesto

Registro di commercio; accertamento da parte dell'ufficio dell'esistenza. dei presupposti di un'iscrizione. Art. 940 cpv. 1 CO, art. 21 cpv. 1 ORC.
Ove l'assemblea generale di una società anonima abbia nominato quali membri del consiglio d'amministrazione persone assenti, la loro iscrizione nel registro di commercio può avvenire soltanto quando risulti la loro accettazione, che può essere espressa o tacita. L'ufficiale del registro di commercio è tenuto ad accertare l'esistenza di tale accettazione.

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Articolo: Art. 940 cpv. 1 CO, art. 21 cpv. 1 ORC