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Regesto

Art. 69 cpv. 2 LPGA; concetto di diminuzione di reddito a norma dell'art. 69 cpv. 2 LPGA.
Una diminuzione di reddito subita da congiunti di una persona infortunata può essere considerato come spesa supplementare nei limiti dell'art. 69 cpv. 2 LPGA soltanto se è dovuta alla circostanza che un congiunto ha cessato o ridotto la sua attività lucrativa per prestare assistenza o prodigarsi nell'aiuto alle cure dell'assicurato (consid. 5-8).

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referenza

Articolo: Art. 69 cpv. 2 LPGA