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Regesto

Art. 1 cpv. 1 e art. 129 cpv. 3 LDIP. Foro unico in caso di cumulo soggettivo di azioni; ambito internazionale in caso di azione fondata sulla concorrenza sleale.
1. Il foro unico previsto dall'art. 129 cpv. 3 LDIP non presuppone un litisconsorzio necessario dei convenuti (consid. 1).
2. Nel quadro di un'azione fondata sulla concorrenza sleale, sussiste un ambito internazionale ai sensi della LDIP, quando, in particolare, il preteso comportamento illecito o i suoi effetti siano intervenuti all'estero e ne sia stato colpito solo il mercato straniero (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 1 cpv. 1 e art. 129 cpv. 3 LDIP, art. 129 cpv. 3 LDIP