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Regesto

Art. 3d cpv. 1 lett. b e cpv. 4, prima frase, LPC; art. 14 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OMPC: Rimborso per spese di aiuto, cura e assistenza a persone in strutture diurne.
L'ultima disposizione d'ordinanza citata, prevedente che le spese conteggiate sono limitate a un massimo di 45 franchi per ogni giorno che la persona invalida ha trascorso nella struttura diurna, è conforme alla legge. Le tasse di prenotazione per i giorni di assenza dovuti a malattia o a vacanze non vanno a carico delle prestazioni complementari. (consid. 2-5)

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referenza

Articolo: art. 14 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OMPC