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Regesto

Art. 270 cpv. 1 PP. Legittimazione del danneggiato a proporre ricorso per cassazione al Tribunale federale.
La danneggiata che si sia appellata in modo indipendente conformemente al diritto cantonale contro una sentenza che ha assolto un accusato dall'imputazione di truffa non è legittimata a proporre ricorso per cassazione al Tribunale federale contro la decisione di appello, qualora non abbia fatto valere in sede di appello le sue conclusioni civili benché ciò potesse ragionevolmente essere da lei preteso.

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referenza

Articolo: Art. 270 cpv. 1 PP