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Regesto a
Art. 241, 308 segg., 328 cpv. 1 lett. c CPC; rimedio giuridico in caso di desistenza.
Distinzione tra l'efficacia e l'effetto della desistenza (art. 241 CPC) e conseguenze che ne derivano per il rimedio giuridico ammissibile, ossia la revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC) o l'appello (art. 308 segg. CPC) (consid. 2.6 e 2.7).
Regesto b
Questione se, e a quale condizioni, sia soggetto a collazione secondo l'art. 626 cpv. 2 CC anche ciò che il defunto ha dato ai suoi discendenti tramite la società anonima da lui controllata (principio della trasparenza in una controversia successoria di collazione; consid. 4.3-4.4.1).
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo:
art. 241 CPC,