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Regesto

Art. 44 LF sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (LCMP).
Chi, in avvisi pubblicitari, offre posate dorate o argentate sotto la denominazione "posate d'oro", rispettivamente "posate d'argento", commette il reato di cui all'art. 44 LCMP. Questa disposizione penale punisce non solo l'uso di denominazioni illecite, ossia atte a trarre in inganno, apposte sulla merce stessa, ma anche l'uso di tali denominazioni in avvisi pubblicitari.

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referenza

Articolo: art. 44 LCMP