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Regesto

Art. 20 cpv. 1 CO.
Contratto di lavoro concluso con un lavoratore straniero non autorizzato a lavorare in Svizzera. La mancanza dell'autorizzazione richiesta dal diritto pubblico non comporta di per sé stessa la nullità del contratto di lavoro. Il diniego di tale autorizzazione può, per converso, giustificare una risoluzione immediata del contratto ai sensi dell'art. 337 CO.

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referenza

Articolo: Art. 20 cpv. 1 CO, art. 337 CO