Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS: Obbligo contributivo di persone che non esercitano un'attività lucrativa.
L'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS si applica pure ai casi in cui una persona assicurata senza attività lucrativa dispone, all'insorgere del primo evento assicurato "vecchiaia" da parte del suo coniuge esercitante una tale attività, di un reddito sufficiente per poter beneficiare, al raggiungimento dei 64 o 65 anni di età, della rendita di vecchiaia massima possibile in funzione degli anni di contribuzione acquisiti (precisazione della giurisprudenza pubblicata nella DTF 130 V 49; consid. 4.3).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

DTF: 130 V 49

Articolo: Art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS