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Regesto

Rimedi di diritto nella procedura cantonale (art. 13 cpv. 2 LEF).
L'autorità cantonale superiore di vigilanza che annulla una decisione d'irricevibilità pronunciata da un'autorità inferiore di vigilanza non è tenuta, in virtù del diritto federale, a rinviare gli atti alla prima istanza per un giudizio sul merito; essa può trattare il ricorso direttamente (precisazione della giurisprudenza; consid. 2).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 13 cpv. 2 LEF

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