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Regesto

Art. 268 n. 1 PP.
Il ricorso per cassazione al Tribunale federale è ammissibile contro la decisione pronunciata da un giudice istruttore vallesano che abbia statuito su di un ricorso avverso la condanna a una multa inflitta in prima istanza da un'autorità amministrativa (nella fattispecie: dal Capo del Servizio della circolazione stradale).
Art. 275bis cpv. 1 e 3 PP.
Quando si tratti di decidere su di una questione di principio, la Corte di cassazione penale statuisce nella sua composizione plenaria, anche se il ricorso sia diretto contro la condanna a una multa inferiore a 100 franchi.

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referenza

Articolo: Art. 268 n. 1 PP, Art. 275bis cpv. 1 e 3 PP