Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 8 cpv. 2, art. 18 e 70 cpv. 2 Cost.: Traduzione del rapporto peritale di un centro medico d'accertamento dell'AI nella lingua ufficiale del cantone.
Sotto il profilo della territorialità della lingua (art. 70 cpv. 2 Cost.), è del tutto ammissibile che l'autorità giudiziaria cantonale di ricorso esiga dall'ufficio AI una traduzione di un rapporto peritale di un centro medico d'accertamento (redatto nella fattispecie in italiano) nella lingua ufficiale del cantone (in concreto il francese).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 18 e 70 cpv. 2 Cost., art. 70 cpv. 2 Cost.