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Regesto

Art. 78 cpv. 2 lett. a LTF; delimitazione fra il ricorso in materia civile e il ricorso in materia penale.
La vittima che intende far valere le sue pretese civili può interporre ricorso in materia penale se l'autorità cantonale di ultima istanza è stata chiamata a pronunciarsi sia sulle questioni di rilevanza penale che su quelle di rilevanza civile. Se dinanzi ad essa erano invece litigiose solo le questioni di rilevanza civile, va inoltrato il ricorso in materia civile (consid. 2.1).

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Articolo: Art. 78 cpv. 2 lett. a LTF