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Regesto

Art. 103 lett. c OG; art. 57 cpv. 1 lett. e e cpv. 2 LAI; art. 41 cpv. 1 lett. d e i OAI; art. 201 lett. c e art. 202 OAVS in relazione con l'art. 89 OAI: Assenza di legittimazione delle casse di compensazione a interporre ricorso di diritto amministrativo.
Le casse di compensazione non sono legittimate a interporre ricorso di diritto amministrativo avverso giudizi resi da un'autorità ricorsuale di prima istanza in vertenze in materia di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità, quand'anche esse abbiano come oggetto temi rientranti nell'ambito della loro competenza e dei loro obblighi, come, segnatamente, le basi di calcolo delle prestazioni medesime.
Simile legittimazione spetta esclusivamente all'ufficio AI che ha reso la decisione amministrativa.

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referenza

Articolo: art. 202 OAVS, art. 89 OAI