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Regesto

Art. 29bis cpv. 2, art. 30 cpv. 2 e art. 31 LAVS.
Per calcolare la rendita di vecchiaia semplice spettante alla donna maritata o divorziata, occorre un conteggio alternativo, dividendo: da un lato, il totale dei redditi dell'attività lucrativa per il numero globale d'anni di assicurazione; d'altra parte, i redditi ottenuti prima del matrimonio (e dopo matrimonio nel caso della divorziata) per il numero globale d'anni di contribuzione.
Determinante è il risultato più vantaggioso per l'assicurata.

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referenza

Articolo: Art. 29bis cpv. 2, art. 30 cpv. 2 e art. 31 LAVS