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Regesto

Art. 4 Cost.; Imposizione fiscale di prestazioni derivanti da assicurazioni sulla vita stipulate dal de cujus; art. 9bis, art. 9ter, art. 14 e art. 15 della legge ticinese sulle tasse di successione del 6 dicembre 1917 (LTS).
Nel diritto ticinese, le prestazioni dovute dall'assicurazione rientrano nella successione, rispettivamente nelle quote ereditarie oggetto dell'imposizione fiscale, non solo - conformemente a quanto prescrive il diritto civile - nel caso in cui manchi la designazione di un beneficiario, ma anche, contrariamente a quanto dispone lo stesso diritto civile, quando la clausola beneficiaria esiste, ma concerne un erede o un legatario. D'altro canto, la prestazione dell'assicurazione - considerata come donazione anche se non è tale civilmente - s'aggiunge alla quota ereditaria o al legato anche nel caso in cui il beneficiario l'avesse percepita anteriormente al decesso dell'assicurato.

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Articolo: Art. 4 Cost.

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