Regesto
Art. 41 cpv. 2 e art. 66 cpv. 3 LPP ; credito in restituzione dei contributi non prelevati sul salario da parte del datore di lavoro; prescrizione.
Il credito del datore di lavoro nel confronti del lavoratore in restituzione dei contributi della previdenza professionale non dedotti dal salario si fonda sull'art. 66 cpv. 3 LPP (consid. 5). Esso sottostà al termine di prescrizione di 5 anni previsto all'art. 41 cpv. 2 LPP (consid. 6).