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Regesto

Art. 329d cpv. 1 CO; compensazione dell'indennità per vacanze con il salario corrente.
È esclusa, nel caso di un'occupazione a tempo pieno presso la stessa datrice di lavoro, una compensazione eccezionale dell'indennità per vacanze giustificata con le fluttuazioni mensili del salario dovuto (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 329d cpv. 1 CO