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Regesto

Art. 18 cpv. 2 LAINF, art. 28 cpv. 4 OAINF: Graduazione dell'invalidità.
- La prassi adottata in materia di assicurazione-invalidità riferita al metodo generale di paragone dei redditi è pure valida, di principio, nell'ambito dell'art. 18 cpv. 2 LAINF (consid. 3a).
- Applicando l'art. 28 cpv. 4 OAINF il paragone è fatto con una persona dalle stesse attitudini professionali e personali dell'assicurato. Determinante per stabilire (in modo ipotetico) il reddito conseguibile senza o con l'invalidità è il guadagno che detta persona potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile tenuto conto delle possibilità offerte da un mercato equilibrato del lavoro (consid. 4a).

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referenza

Articolo: Art. 18 cpv. 2 LAINF, art. 28 cpv. 4 OAINF