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Regesto

Art. 164 CO; art. 42 cpv. 1 LAMal: Cessione di credito.
È valida la cessione a un fornitore di prestazioni (nell'evenienza concreta a un farmacista) del credito di un assicurato per rimborso di spese assunte a carico dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Una simile cessione, anche contro il volere dell'assicuratore, non è in contrasto con il sistema del terzo garante.

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referenza

Articolo: Art. 164 CO, art. 42 cpv. 1 LAMal