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Regesto a
Art. 216a CO; art. 1, 2 e 3 Tit. fin. CC ; durata dei diritti di compera; diritto transitorio.
La durata legale prevista nell'art. 216a CO non si applica ai diritti di compera stipulati prima dell'entrata in vigore di questa norma (1° gennaio 1994; consid. 3).
Regesto b
Art. 216e CO; esercizio del diritto di compera; termine.
Non esiste un termine legale per l'esercizio di diritti di compera. Il termine di tre mesi previsto per l'esercizio di diritti di prelazione (art. 216e CO) non è applicabile per analogia ai diritti di compera, nemmeno quando questi dipendono dal verificarsi di una condizione (consid. 4).
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo:
Art. 216a CO,
Art. 216e CO,