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Regesto

Art. 204 cpv. 1 LEF; nullità degli atti giuridici del fallito; effetti per l'amministrazione del fallimento rispettivamente per la comunione dei creditori ed i terzi.
L'amministrazione del fallimento può reclamare dal cocontraente del fallito la restituzione delle prestazioni già effettuate; essa deve però, in assenza del possesso, eventualmente adire la via giudiziaria. L'amministrazione del fallimento non è autorizzata ad intimare al cocontraente, che fa valere un diritto di proprietà sui valori patrimoniali giunti in suo possesso, la restituzione di tali valori mediante un provvedimento ufficiale con la comminatoria di sanzioni penali (consid. 4).

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Articolo: Art. 204 cpv. 1 LEF