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Regesto

Art. 97 cpv. 3 CP; annullamento della sentenza di prima istanza e modifica della qualificazione giuridica dell'infrazione.
A partire dalla pronuncia di una sentenza di prima istanza, i fatti alla base della condanna (e non la qualificazione giuridica ritenuta) non possono più prescriversi. Se il tribunale di primo grado ha ritenuto una qualificazione erronea e quest'ultima è annullata, la prescrizione non ricomincia più a decorrere (consid. 1).

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referenza

Articolo: Art. 97 cpv. 3 CP