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Regesto

Art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr, art. 16 cpv. 1 LCStr, art. 17 cpv. 1bis LCStr, art. 9 cpv. 1 OAC, art. 30 cpv. 1 OAC, art. 35 cpv. 3 OAC; revoca a scopo di sicurezza, accertamento dell'idoneità a condurre veicoli a motore, revoca a titolo preventivo.
Ove indizi sufficienti lascino supporre che l'interessato condurrà un veicolo a motore senza il dovuto riguardo verso terzi, conviene pronunciare la revoca della licenza a scopo di sicurezza; in caso di dubbio, dev'essere ordinato un esame psicologico o psichiatrico sull'attitudine caratteriale o psichica del conducente (consid. 2a).
Fino a che i motivi di esclusione siano stati appurati, la licenza di condurre può essere revocata già in presenza di elementi oggettivi che permettono di ritenere, non solo che l'interessato costituisce una particolare fonte di pericolo per i terzi, ma anche che esistano seri dubbi sulla sua idoneità a condurre veicoli a motore (consid. 2b).
Dato che l'autorità cantonale dubitava seriamente dell'attitudine caratteriale del conducente, avrebbe dovuto ordinare un esame psicologico o psichiatrico; gli indizi concreti giustificavano la revoca immediata della licenza a titolo preventivo (consid. 3).

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Articolo: art. 16 cpv. 1 LCStr, art. 17 cpv. 1bis LCStr, art. 9 cpv. 1 OAC, art. 30 cpv. 1 OAC seguito...