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Regesto

Art. 229 cpv. 1 e art. 60 in relazione con l'art. 59 cpv. 2 lett. a CPC; limitazione della rivendicazione del brevetto; nova; interesse giuridico.
Una limitazione della rivendicazione di un brevetto effettuata al di fuori del processo civile va trattata dal punto di vista del diritto dei nova alla stregua di una limitazione della rivendicazione dichiarata (incondizionatamente o via subordinata) nel processo civile (consid. 4).
L'ammissibilità di nova, il cui sorgere dipende dalla volontà delle parti (nova potestativi), viene decisa esaminando se non era possibile addurli prima nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile nel senso dell'art. 229 cpv. 1 lett. b CPC (consid. 5). La prova della diligenza presuppone che i nova proposti con la duplica fossero causali per la successiva limitazione della rivendicazione; questa dev'essere effettuata immediatamente (consid. 6).
La perdita di un interesse giuridico nel senso dell'art. 60 in relazione con l'art. 59 cpv. 2 lett. a CPC va rilevata d'ufficio; la procedura diviene priva d'oggetto dopo che il brevetto originario su cui era basata l'azione non esiste più in ragione dell'effettuata limitazione (consid. 7).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 59 cpv. 2 lett. a CPC, art. 229 cpv. 1 lett. b CPC

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