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Regesto

Art. 11 cpv. 1 e art. 9 cpv. 2 LDFR; diritto all'attribuzione di un'azienda agricola per la coltivazione diretta; idoneità alla coltivazione diretta.
I criteri sviluppati dalla dottrina e dalla giurisprudenza in applicazione dell'art. 620 segg. vCC per giudicare l'idoneità alla coltivazione diretta rimangono pertinenti anche sotto l'imperio del nuovo diritto (consid. 3.1.2).
Se un erede chiede l'attribuzione di un'azienda agricola, la sua discendenza può costituire un criterio per giudicare la sua idoneità alla coltivazione diretta (consid. 3.1.4).

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referenza

Articolo: Art. 11 cpv. 1 e art. 9 cpv. 2 LDFR