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Regesto

Art. 32 cpv. 2 in fine CO. Indifferenza del terzo in materia di rappresentanza.
1. L'art. 32 cpv. 2 in fine CO è applicabile anche nel caso in cui il terzo non poteva rendersi conto che colui con il quale trattava era intenzionato a stipulare il contratto per conto di un'altra persona (consid. 2a).
2. Onere della prova (consid. 2e) e distinzione fra fatto e diritto (consid. 2b) per quanto concerne l'indifferenza del terzo.
3. L'effetto di rappresentanza si produce allorquando era indifferente al terzo trattare con il rappresentante o con il rappresentato (consid. 2c).
4. Né l'esistenza di un mandato, né tantomeno la circostanza che gli obblighi reciproci non devono essere eseguiti immediatamente ostacolano l'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 in fine CO (consid. 2d).