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Regesto

Foro del luogo d'esecuzione giusta l'art. 5 n. 1 della Convenzione di Lugano; decisione sulla competenza; presa in considerazione delle adduzioni della parte attrice.
Qualora l'esistenza di un accordo concernente il luogo di esecuzione - adotto dalla parte attrice ma contestato dalla controparte - rivesta importanza solo per la decisione in merito alla competenza del Tribunale e non ha incidenza sul fondamento dalla pretesa litigiosa, il Tribunale non può riferirsi semplicemente alle adduzioni attoree, ma deve invece - in quanto necessario - amministrare le prove.