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Regesto a

Art. 19, 20 e 20a cpv. 1 LPP; prestazioni per i superstiti nella previdenza più estesa; clausola beneficiaria a favore della concubina.
Nell'ambito della previdenza più estesa, è lecito favorire, per quanto concerne le prestazioni per i superstiti, la concubina beneficiaria conformemente all'art. 20a cpv. 1 lett. a LPP e alle disposizioni regolamentari rispetto agli orfani di cui all'art. 20 LPP. La clausola beneficiaria a favore della concubina non presuppone che anche l'orfano abbia diritto a prestazioni per i superstiti di importo equivalente (consid. 4).

Regesto b

Art. 96 e 168 cpv. 1 CO; deposito.
Per la durata del deposito dell'importo litigioso presso la cassa del tribunale non sono dovuti interessi (consid. 5).

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referenza

Articolo: Art. 19, 20 e 20a cpv. 1 LPP, art. 20a cpv. 1 lett. a LPP, art. 20 LPP, Art. 96 e 168 cpv. 1 CO