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Regesto

Art. 3, 59, 60 e 209 cpv. 1 CPC.
L'esistenza di una valida autorizzazione ad agire rilasciata dall'autorità di conciliazione è un presupposto processuale che il tribunale deve esaminare d'ufficio (consid. 2.1).
Stabilire quale sia l'autorità di conciliazione competente è una questione di organizzazione giudiziaria, determinata dal diritto cantonale in virtù dell'art. 3 CPC (consid. 2.2).
L'autorizzazione ad agire nel senso dell'art. 209 CPC non costituisce una decisione suscettiva di appello o reclamo (consid. 2.3).

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referenza

Articolo: art. 3 CPC, art. 209 CPC